COVID E RAPPORTO STATO-REGIONI: RISCRIVERE L’ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE

COVID E RAPPORTO STATO-REGIONI:
 RISCRIVERE L’ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE
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Da più di un anno, oramai, la pandemia da Covid-19 ha stravolto ogni equilibrio. Ogni vita umana è stata colpita fisicamente o psicologicamente da questo flagello; ma non solo. Abbiamo scoperto la difficoltà di gestione della pandemia e di organizzazione nel combatterla da parte dei Governi nazionali. Anche l’Italia non è stata in grado di evitare tale disorganizzazione. Infatti, la continua dialettica tra Governo e Presidenti delle Regioni riguardo all’attuazione delle misure restrittive e alla gestione della campagna vaccinale ha trasformato quest’ultimi in “ras” locali, avvezzi ad un certo protagonismo alimentato anche da una stampa, in parte, ossequiosa. Ma mentre questo fenomeno troverà una fine (si spera!) quando usciremo dalla pandemia, il ginepraio normativo, organizzativo e logistico ha fatto riemergere un’altra questione ben più importante: il dibattito sul Titolo V della Costituzione italiana.

Il Titolo V disciplina dagli articoli 114 a 133 le strutture e le funzioni degli Enti locali (Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni) e i loro rapporti con lo Stato.  Il testo è stato, poi, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (approvata tramite referendum confermativo). In particolare il dibattito ruota intorno all’articolo 117. Esso stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e che lo Stato ha legislazione esclusiva su numerose materie elencate dalla lettera a alla lettera s del suddetto: politica estera; immigrazione; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ordine pubblico e sicurezza, a livello nazionale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; norme generali sull’istruzione; previdenza sociale; legislazione elettorale; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

La questione e le conseguenze sorte in questi anni e maggiormente adesso riguardano le materie di legislazione concorrente, ossia quelle materie la cui potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Nel caso in cui il  Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. E durante questo ventennio questioni di legittimità costituzionali sono state promosse dinanzi alla Consulta. L’ultima, in ordine di tempo, ha riguardato la legge regionale del 2020 n. 11 emanata dalla Regione Val d’Aosta. La legge disciplinava la gestione regionale dell’emergenza, dettando regole specifiche che si ponevano in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale. In pratica, secondo il Governo, la Regione non può emanare leggi in materia di misure di profilassi a livello internazionale che ai sensi dell’articolo 117 rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato, ponendosi in conflitto con il principio di leale collaborazione. Proprio per questa motivazione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge valdostana.

Ciò dimostra come ancora oggi l’articolo 117 ponga dei confini labili nel rapporto tra lo Stato e le Regioni determinando sia conflitti di attribuzione (dovuti a interpretazioni contrastanti da parte dei due soggetti) sia una difficile collocazione delle Regioni e del loro ruolo all’interno del sistema politico-istituzionale italiano. E dimostra come non si sia mai chiusa la discussione sull’attuazione del federalismo che alcuni vorrebbero ma che altri no per il timore che esso possa indebolire quell’unità e indivisibilità della Repubblica già spesso messe a dura prova.

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