Riorganizzazione aziendale, c'è sempre l'obbligo di tentativo di reimpiego?

Riorganizzazione aziendale, c'è sempre l'obbligo di tentativo di reimpiego?
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Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito di riorganizzazione aziendale, la giurisprudenza si è pronunciata in maniera variegata sulla sussistenza o meno dell'obbligo di proporre sempre mansioni inferiori prima di licenziare, contrapponendosi la tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro con le ragioni di salvaguardia della professionalità del lavoratore.

La Cassazione, con la recente pronuncia della sezione Lavoro (sentenza n. 31521 del 3 dicembre 2019) ha precisato la sintesi dei vari orientamenti che si sono contrapposti, riprendendo quale principio generale che l'obbligo di repechage sussiste in tutti i casi in cui c'è la possibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni inferiori e queste rientrino nel bagaglio professionale dello stesso. Oltre che nei casi dove già il lavoratore svolga non occasionalmente anche mansioni inferiori.

Da qui il principio statuito per cui «nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può ritenersi che non vengono in rilievo, ai fini dell’obbligo di repêchage, tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale, ma solo quelle che siano compatibili con il bagaglio professionale del prestatore (cioè che non siano disomogenee e incoerenti con la sua competenza) ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza». Pertanto l'obbligo sussiste, ma solo quando le mansioni da far svolgere, pur inferiori, rientrino nel bagaglio professionale del lavoratore.

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