Il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di prevedere un procedimento civile di confisca indipendentemente dall’accertamento di un reato

Il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di prevedere un procedimento civile di confisca indipendentemente dall’accertamento di un reato
}}

Tale procedimento non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro relativa alla confisca dei beni (Fonte: comunicato stampa Corte di Giustizia)

BP, presidente del consiglio di vigilanza di una banca bulgara, è stato sottoposto ad un procedimento penale per aver incitato altre persone, dal mese di dicembre 2011 fino al 19 giugno 2014, ad appropriarsi indebitamente di fondi appartenenti a tale banca, per un importo di circa EUR 105 milioni. Il procedimento penale è in corso e non è ancora sfociato in una sentenza definitiva. Indipendentemente da tale procedimento penale, la commissione bulgara incaricata della lotta contro la corruzione e della confisca dei beni ha constatato che BP e i suoi familiari hanno acquisito beni di ingente valore di cui non si è potuto accertare l’origine. Pertanto, detta commissione ha avviato un procedimento civile dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ai fini della confisca dei beni acquisiti illecitamente.

Tale giudice chiede, in sostanza, alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione osti a una normativa di uno Stato membro che prevede che un giudice possa disporre la confisca di beni acquisiti illecitamente senza che tale procedimento sia subordinato alla constatazione di un reato o alla condanna dei presunti autori di tale reato. Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la decisione quadro1 relativa alla confisca dei beni è intesa ad obbligare gli Stati membri ad introdurre norme minime comuni di confisca degli strumenti e dei proventi di reato, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di confisca adottate nell’ambito di procedimenti penali.

Ne consegue che detta decisione quadro non disciplina la confisca di strumenti e di proventi disposta nell’ambito o a seguito di un procedimento che non riguardi l’accertamento di uno o più reati. La Corte osserva che il procedimento di confisca pendente dinanzi al Sofiyski gradski sad è un procedimento di natura civile che coesiste, nel diritto interno, con un regime di confisca di diritto penale. Esso si incentra esclusivamente sui beni di cui si presume l’acquisizione illecita ed è condotto in maniera indipendente da un eventuale procedimento penale avviato contro il presunto autore dei reati nonché dalla sua eventuale condanna. In tali circostanze, la Corte dichiara che la decisione che il Sofiyski gradski sad è chiamato ad adottare non rientra nell’ambito di un procedimento concernente reati e non ricade pertanto nella sfera di applicazione della decisione quadro relativa alla confisca dei beni.

La Corte conclude che il diritto dell’Unione non osta ad una normativa nazionale che prevede che un giudice possa disporre la confisca di beni acquisiti illecitamente senza che tale procedimento sia subordinato alla constatazione di un reato o alla condanna dei presunti autori di tale reato.

Dalla stessa Categoria