IL DDL ZAN E LO SCRUTINIO SEGRETO

IL DDL ZAN E LO SCRUTINIO SEGRETO
}}

Nel pomeriggio di oggi, 13 Luglio, il disegno di legge Zan arriva in Aula al Senato. Cosa può succedere? Ci sono vari scenari, c'è anche la possibilità che il testo non venga discusso: il Presidente della Commissione Giustizia, Ostellari, potrebbe richiedere di rimandare il testo in Commissione e se la proposta venisse approvata, la discussione generale non inizierebbe. In assenza di richieste, si può dare inizio alla discussione a cui potrebbe seguire la presentazione di eventuali emendamenti, e infine la votazione, che può avvenire per alzata di mano, per votazione nominale (con appello o scrutinio simultaneo) o a scrutinio segreto.

Con quest'ultima espressione si indica una modalità di voto adottata in Parlamento quando si vuole assicurare che non si conosca la preferenza espressa dal parlamentare. Costantemente criticato per la nascita del fenomeno dei "franchi tiratori" (i parlamentari che, approfittando dello scrutinio segreto, votano in modo diverso rispetto a quanto stabilito dal proprio partito), questo metodo di voto viene arginato con la regola del voto palese, ma con alcune eccezioni. Soffermandoci sul caso del ddl Zan, secondo l'articolo 113 del regolamento del Senato, lo scrutinio può essere segreto  quando il voto riguarda persone determinate (ad esempio quando viene votata l'autorizzazione a procedere per un reato commesso da un parlamentare), se è chiesto da almeno 20 senatori o da uno o più Presidenti di gruppi parlamentari e se la votazione riguarda un provvedimento che incide sui rapporti civili ed etico-sociali.

Dato che il ddl Zan rientra in quest'ultimo ambito, può essere richiesta la votazione a scrutinio segreto. Si tratta di una modalità poco trasparente, ma difende un principio fondamentale e tutelato dalla nostra Costituzione: l'assenza di vincolo di mandato.

Dalla stessa Categoria