Cautela nelle misure di sostegno alla liquidità

Cautela nelle misure di sostegno alla liquidità
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del Dott. Baciga Massimo (B-Studio)

In un periodo così difficile per l’economica del nostro Paese risulta quanto mai essenziale pianificare attentamente le azioni da intraprendere nei prossimi mesi.

Un aspetto particolarmente delicato è rappresentato da quanto stabilito dall’articolo 8-bis, comma 3, del Decreto Legge 3/2015 secondo il quale “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.”.

In attesa di un chiarimento ufficiale in materia, lo scrivente ritiene doverosa la predisposizione preventiva di un Piano Industriale in modo da valutare attentamente le prospettive effettive di rimborso del finanziamento.

Ove infatti si ritenesse ragionevolmente probabile che il ricorso a tali strumenti di sostegno non risolva la situazione di crisi generatasi conseguentemente all’emergenza Covid-19, potrebbe risultare più difficile accedere ad uno degli istituti di risoluzione della crisi di impresa rischiando di lasciare come unica alternativa quella fallimentare.

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