Si sostiene che la concorrenza e le liberalizzazioni siano il motore della crescita economica dell’Italia , sta di fatto che nel Belpaese stiano nascendo professioni non ordinistiche come quella dei Tributaristi diversamente da quelle professioni tradizionali dove vi esiste un apposito albo professionale.
I toni tra commercialisti e tributaristi sembrano particolarmente accesi.
I primi dopo un percorso accademico devono obbligatoriamente sostenere un esame di stato che da accesso all’ordine professionale, mentre i secondi in virtu’ della legge 4/2013 organizzati in associazioni di diritto privato, permette ai nuovi professionisti di esercitare l’attività fornendo servizi contabili, fiscali, tributari, amministrativi, aziendali e tutte quelle altre attività non riservate agli iscritti a ordini professionali (Sentenza Corte di Cassazione e Corte Costituzionale n. 418/1996).
Tuttavia non vi è l’obbligatorietà di associarsi ma é vivamente consigliato vivere l’associazione da parte dei nuovi intermediari fiscali.
Che i Tributaristi siano professionisti di serie B? Nient’affatto.
Per essere iscritti nell’elenco di un’associazione di categoria vi è sia l’accesso per titoli oppure condizione necessaria, lo svolgere pratica professionale/attività con superamento di un esame finale. Inoltre il professionista è obbligato a seguire dei corsi di formazione e di aggiornamento, maturando così dei crediti che gli valgono la permanenza al rispettivo elenco.
Grazie all’impegno profuso delle associazioni di categoria (tra quelle più rappresentative: LAPET e INT) e alle loro sollecitazioni, tavoli tecnici organizzati con le relative amministrazioni e varie istanze inoltrate agli organi istituzionali, oggi quella del Tributarista è un’attività qualificata e non regolamentata avente codice ATECO 69.20.13 ex 7412C.
I nuovi professionisti per offrire maggiori garanzie e tutele verso i loro clienti, sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa avente il massimale di un milione di euro per copertura dei rischi riguardante la responsabilità civile in relazione all’esercizio della loro attività professionale.
Tuttavia vi sono delle attività escluse e riservate solamente agli altri professionisti come svolgere la carica di Sindaco delle Società di Capitali (art. 2397 cc), esercitare l’attività di Revisore Contabile (art.5 – d.lgs 88/1992) e Consulente del Lavoro (L. 12/1979).
Tra gli ultimi impegni assunti dalle associazioni di categoria per i propri associati è quella di nominare i Tributaristi consulenti tecnici dei Tribunali e passare dalla forma previdenziale di gestione separa INPS alla cassa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Il Tributarista è un esempio di libero mercato ben riuscito che vuole essere anche trasparente.
Bruno Carella