Recupero spettanze dovute al lavoratore dipendente

Recupero spettanze dovute al lavoratore dipendente
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Considerando l’opprimente momento storico che stiamo vivendo, ove le attività commerciali ed imprenditoriali rischiano la depressione, e con essa, purtroppo, le fonti di reddito dei lavoratori dipendenti, cerchiamo di soffermarci sui rimedi previsti dal nostro ordinamento giuridico per poter attivarsi e recuperare  di diritto le proprie spettanze dovute dal proprio datore di lavoro.

In buona sostanza si faccia riferimento ai tradizionali compensi del lavoratore dipendente quali le Retribuzioni, TFR ed Indennità a vario titolo.

Consideriamo il caso in cui il lavoratore si trovi nella situazione di non percepire una o piu’ mensilità di retribuzione, oppure quando non abbia ricevuto in termine di legge, alla scadenza del rapporto di lavoro, il TFR dovuto (liquidazione).

Nella fattispecie in cui il datore di lavoro sia in ritardo o abbia omesso del tutto il pagamento della retribuzione, il lavoratore è legittimato a rassegnare le dimissioni per giusta causa, senza concedere preavviso alcuno; Si precisa invece nel caso di dimissioni volontarie per libera scelta del dipendente, lo stesso debba osservare il termine di preavviso presente nel contratto di categoria a cui il  lavoratore dipendente appartiene.

Il lavoratore in possesso di buste paga (si ravvisa che è obbligo del  datore di lavoro consegnare i cedolini, pena le sanzioni di legge) puo’ ottenere avanti il competente Tribunale del Lavoro l’ingiunzione di pagamento che, nella maggior parte dei casi, viene concessa con efficacia immediatamente esecutiva.

Potrebbe anche manifestarsi il caso in cui non si riesca a recuperare le buste paga; in tal caso occorre una valutazione da parte di un consulente del lavoro, cosi’ da legittimare il lavoratore a formulare un vero e proprio giudizio di natura contenziosa.

Ottenuto il provvedimento favorevole, ossia ingiunzione esecutiva o sentenza di accoglimento, il lavoratore puo’ procedere con la fase esecutiva ovvero il  cosiddetto pignoramento.

Si consideri l’eventuale ipotesi che  il datore di lavoro sia stato dichiarato fallito oppure  abbia cessato l’attività.

Anche in questi casi vi sono dei rimedi che il lavoratore dipendente puo’ utilizzare.

Nell’ipotesi di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore puo’ insinuarsi nel fallimento per le proprie spettanze e, dopo che il Giudice con decreto esecutivo abbia ammesso il credito, il lavoratore puo’ depositare una domanda telematica nei confronti del Fondo di Garanzia dell’INPS.

Tale procedura ha, peraltro, dei limiti, ovvero:

  • vale per le ultime tre retribuzioni mensili, ove le stesse ricadano entro l’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento;
  • per quel che concerne il TFR, il termine è di  5 anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento (salvo che vi sia stata attivita’ interruttiva del termine, ad es. con raccomandata a.r. e/o PEC rivolta al datore, costituendo in mora il medesimo prima che sopraggiungesse il fallimento).

Il lavoratore puo’ rivolgersi al Fondo di Garanzia anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non possa essere assoggettato a fallimento, sempre con i limiti di cui sopra.

Si pensi ad esempio, all’impresa individuale cancellata dal Registro delle Imprese da piu’ di un anno.

In tal caso, prima di procedere con il Fondo di Garanzia, il lavoratore dovrà dare prova di aver eseguito ogni attività finalizzata al recupero, e dovrà  provare che il patrimonio del datore di lavoro non è sufficiente (capiente) per soddisfare le ragioni di credito come ad esempio pignoramento negativo, oppure gli immobili del datore  di lavoro gravati da ipoteche che superano ampiamente il valore dei beni.

E’ vivamente consigliabile che non appena il lavoratore si trovi in una situazione tale da legittimare le azioni di recupero nei confronti del datore di lavoro, che lo stesso si attivi rapidamente, in modo tale da consentire a chi lo assista di costituire immediatamente in mora il datore di lavoro e procedere poi con l’azione che ritenga piu’ opportuna, a seconda degli elementi documentali in proprio possesso (ingiunzione e/o contenzioso giuslavoristico).

In ultima analisi in caso di contenzioso perché, ad esempio, non si è riusciti a recuperare le buste paga oppure bisogna accertare l’effettivo monte ore lavorato, i permessi e le ferie non godute, oltre al materiale documentale da offrire al Giudice come prova, elemento di pari importanza è costituito dalle prove testimoniali, finalizzate appunto a confermare le deduzioni del lavoratore e del proprio difensore.

Bruno Carella

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