Delibera Anac n. 125/2020: l'Amministrazione può assegnare un termine perentorio per rinnovare la validità dell'offerta e della cauzione, purchè ragionevole e congruo

Delibera Anac n. 125/2020: l'Amministrazione può assegnare un termine perentorio per rinnovare la validità dell'offerta e della cauzione, purchè ragionevole e congruo
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Delibera ANAC n. 125 del 12 febbraio 2020:

Massima: Offerta – Cauzione provvisoria - Vincolanti per 180 giorni – Potere dell’amministrazione di chiederne il differimento – assegnazione di un termine perentorio – ragionevolezza e congruità del termine. Nelle procedure ad evidenza pubblica, quando siano trascorsi più di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e le operazioni di gara non si siano ancora concluse, risponde ai principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e concentrazione delle operazioni di gara, l’assegnazione da parte della Stazione appaltante di un termine perentorio per la trasmissione del rinnovo dell’offerta e della cauzione provvisoria, purché il termine assegnato risulti ragionevole e congruo.

Nel testo della delibera viene infatti esplicitato che:

  • «il Codice, all’art. 32, fa salva la potestà dell’ente appaltante di esigere una dichiarazione esplicita di conferma dell’offerta da parte dell’operatore economico; la richiesta risponde ad intuibili ragioni di ordine del procedimentoed è volta a garantire che il complesso delle operazioni di gara non venga vanificato dall’esercizio (legittimo) del recesso del concorrente (Cons. Stato, sez. III, n. 3918 del 2015);»
  • «[...] la giurisprudenza ha riconosciuto alla Stazione appaltante, anche in mancanza di una espressa previsione della lex specialis, la possibilità di fissare termini perentori per l’invio della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, al fine precipuo di evitare che la fase provvisoria si protragga indefinitamente (TAR Lombardia, sez. I, 24.08.2017, n. 1766; TAR Lazio, sez. II bis, 2.9.2005, n. 6527; TAR Liguria, sez. II, 19.2.2005, n. 266; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20/07/2006, n. 7610; Cons. di St., V, 6.7.2002, n. 3718), con il solo limite della ragionevolezza e congruità del termine assegnato;»
  • «alla luce delle considerazioni svolte, che la richiesta di rinnovo dell’offerta e della cauzione provvisoria presentate abbia costituito un corretto esercizio dei poteri espressamente riconosciuti dall’ordinamento a garanzia della certezza e celerità alle operazioni di gara e che la ragionevolezza e congruità del termine assegnato agli operatori economici possa evincersi dal suo allineamento con altri termini procedimentali (cfr. art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016)» [...] e pertanto è stata ritenuta «Conforme alla normativa di settore l’esclusione del costituendo raggruppamento istante, disposta in ragione della mancata trasmissione, entro i termini decadenziali a tal uopo fissati, del rinnovo dell’offerta e della cauzione provvisoria presentate per la gara in oggetto.».

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