La legge 3. Via d’uscita per gli insolventi civili.

La legge 3. Via d’uscita per gli insolventi civili.
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Non tutti i cittadini italiani sono al corrente che il nostro legislatore per i soggetti che non ricoprono lo status di imprenditore abbia previsto degli strumenti per la sdebitazione come la legge 3/2012.

Tali soggetti privati non sono sottoposti alla ordinaria procedura fallimentare.

Purtroppo la legge sopracitata non ha trovato frequente applicazione a causa dei costi e dell’iter macchinoso da seguire, cosi’ il Codice della Crisi d’Impresa li ha rivisti e snelliti.

In caso di sovraindebitamento e cioè stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, possono ricorrere a tre procedure:

  • Piano di ristrutturazione debiti (artt.67-73) riservato al consumatore.
  • Concordato minore (artt. 74-83) rivolto al piccolo imprenditore/professionista
  • Liquidazione controllata del debitore (artt. 269-277) che sostituisce la liquidazione del patrimonio alle categorie sopracitate.

Il piano di ristrutturazione debiti, si applica al consumatore, nella fattispecie persona fisica che agisce per scopi estranei ad una qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale o artigianale estendendo tale procedura ai membri della stessa famiglia, quali, il coniuge, i parenti fino al IV grado, gli affini fino al II, le parti dell’unione civile ed infine ai conviventi di fatto.

Il CCI va ancora piu’ a fondo considerando anche responsabili come coloro che hanno partecipazioni in societa’ come S.N.C., S.A.S., S.A.P.A., purchè si tratti di debiti estranei a quelli sociali e comunque da non recare pregiudizio a creditori sociali.

Si rammenta che la giurisprudenza formatasi durante la vigenza della legge 3/2012 riteneva che il piano del consumatore non potesse applicarsi ai soci illimitatamente responsabili di una societa’ di persone in quanto assoggetabili a fallimento (Trib. Milano 18 Agosto 2016).

La nuova disciplina, invece, li annovera espressamente tra i soggetti che possono proporre il piano di ristrutturazione risolvendo il dubbio interpretativo che era sorto in passato.

Inoltre la procedura estende i propri effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art.65 c.4 d.lgs. 14/2019) grazie al CCI, in quanto ammette l’applicazione degli effetti delle procedure che coinvolge le societa’ anche al socio.

I compiti del commissario giudiziale o liquidatore sono svolti dall’organismo di composizione della crisi, la nomina dell’attestatore è facoltativa (art.65 c.4 d.lgs. 14/2019).

La procedura familiare rappresenta le novita’ introdotte dal CCI, infatti, è inevitabile che la crisi di un familiare influenzi negativamente l’intero nucleo, cosi’ viene data al debitore la facolta’ di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi compatibilmente col verificarsi di due condizioni e cioè che i membri della famiglia siano conviventi e quando il sovraindebitamento abbia origine comune come alla situazione debitoria derivante da una successione ereditaria.

Quando uno dei debitori non risulta essere consumatore, si applica la disciplina del concordato minore (artt.74-83) trattandosi di una procedura che tutela maggiormente i creditori.

Si rammenta che il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore insolvente che si trova in uno stato di crisi ed è incapace di far fronte alle obbligazioni risultando inadempiente. Esso puo’ sottoporre ai suoi creditori un piano di ristrutturazione dei debiti indicando i tempi ed i modi per il superamento della crisi. Tale piano va redatto con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi.

A corollario del piano di ristrutturazione va presentata la seguente documentazione:

  • Tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e le cause di prelazione.
  • La consistenza e la composizione del patrimonio del debitore.
  • Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.
  • Le dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni.
  • Gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

Tale proposta puo’ contenere il soddisfacimento parziale dei crediti.

E’ possibile la falcidia dei debiti contratti per finanziamenti come la cessione del quinto, TFR, pensione e operazioni prestito sul pegno.

Un ulteriore novita’ è rappresentato dalla sottrazione alle regole del concorso per il rimborso delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sulla prima casa.

Tale procedimento di ristrutturazione si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica la cui competenza territoriale sara’ nel luogo dove il debitore ha il suo centro di interessi, mentre se il debitore è persona fisica non esercente coincide con residenza o domicilio e se il soggetto non risiede in Italia la competenza è del Tribunale di Roma.

La domanda sara’ presentata da l’Organismo di Composizione della Crisi e non sara’ necessaria l’assistenza di un difensore.

Il debitore dovra’ fornire all’OCC una relazione indicando le cause dell’indebitamento.

Quest’ultimo sospendera’ il corso degli interessi legali sino ala chiusura della procedura fatta eccezione ai creditori ipotecari, pignoratizi e privilegiati.

L’OCC valutera’ le circostanze e le relazioni tra debitore e finanziatori e se nella fattispecie ci sia stata negligenza provocando un aggravamento della situazione debitoria del debitore.

L’essere esdebitato nei 5 anni precedenti, l’aver beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte, frode e malafede rappresentano cause ostative alla procedura del piano venendo cosi’ a mancare la ratio del debitore meritevole.

In buona sostanza al Tribunale territoriale verra’ depositata la domanda e successivamente il Giudice effettuera’ la pubblicazione su sito web del tribunale e dandone comunicazione ai creditori entro 30 giorni, questi ricevuta la comunicazione dall’OCC trasmetteranno tramite pec il ricevuto avviso, fatte salve le possibilita’ che le succesive comunicazioni avverranno tramite deposito in cancelleria.

In ultimo, su istanza del debitore, il giudice puo’ disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti e vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore conservandone l’integrita’ fino alla conclusione del procedimento.

Il legislatore considerando l’attuale crisi economica come un problema sociale pone gli interessi del consumatore prevalenti a quelli del creditore agevolandone la liberazione dei debiti civili.

Nel caso in cui il giudice ritenga il piano non fattibile puo’ dichiarare aperta la liquidazione controllata.

Bruno Carella

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