Il Vies per un mercato sempre più globalizzato.

Il Vies per un mercato sempre più globalizzato.
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Data la situazione attuale, oggi più che mai  piccole e  medie imprese si affacciano su nuovi mercati anche per effetto delle trascorse restrizioni che ha imposto il governo causa Covid-19.

La pandemia che ha colpito drasticamente il nostro paese ha cambiato il modo di fare commercio e così si è  passati dal punto vendita fisico a quello virtuale tramite e-commerce.

Naturalmente si ha avuto subito accesso a mercati comunitari ed extra-comunitari a svantaggio del vecchio e fascinoso modo di concludere affari vis à vis, sta di fatto che gli operatori Iva che intendono svolgere scambi commerciali con i paesi dell’unione europea debbano fornirsi di una partita iva riconosciuta a livello comunitario mediante iscrizione al VIES che non è altro che una semplice banca dati dove vi sono censite tutte le partite iva che hanno l’autorizzazione ad effettuare transazioni intracomunitarie.

Al VIES tramite comunicazione all’agenzia delle entrate possono iscriversi tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio nazionale o che vi abbiano una stabile organizzazione ma anche soggetti non residenti nel territorio purché abbiano la nomina di un rappresentante fiscale o che presentino una identificazione diretta in caso di aziende estere che facciano e-commerce in Italia.

Gli operatori IVA iscritti al Vies devono presentare trimestralmente o mensilmente gli elenchi riepilogativi delle operazioni intrastat che riportano la vendita e gli acquisti dei beni o servizi effettuati in uno stato comunitario.

Per i soggetti Iva che per quattro trimestri consecutivi tralasciano l’invio Intrastat saranno esclusi dal Vies con sanzione pari a euro 250.

I soggetti che riceveranno fattura intracomunitaria dovranno registrarla contabilmente con il meccanismo del reverse charge mentre emetteranno fattura senza applicarvi l’Iva inserendo la dicitura “art.41, comma 1, del D.L.331/1993.

Il legislatore ha previsto per i settori con maggiore probabilità di evasione di applicare tale meccanismo.

I casi più diffusi in cui i soggetti applicheranno il Reverse Charge sono:

-          cessioni imponibili di oro da investimento, materiale oro e di semilavorati o di purezza  pari o superiori  a 325 millesimi

-          prestazioni di servizi resi nel settore edile da soggetti subappaltatori

-          cessioni di personal computer

-          servizi di pulizia, di demolizione di istallazione di impianti relativi ad edifici

Piu’ semplicemente il cedente del bene o prestatore del servizio non espongono l’iva in fattura; sara’ obbligo del cessionario o committente ad integrare l’iva e registrarla sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.

Tale meccanismo (Reverse charge) è un valido strumento per combattere l’evasione fiscale in quanto l’onere impositivo viene spostato dal venditore all’acquirente.

Bruno Carella

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