<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title><![CDATA[Bruno Carella - ilPostScriptum]]></title><description><![CDATA[News, calcio, sport, società, cultura, economia, diritto, innovazione e molto altro]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/</link><image><url>https://www.ilpostscriptum.it/favicon.png</url><title>Bruno Carella - ilPostScriptum</title><link>https://www.ilpostscriptum.it/</link></image><generator>Ghost 2.31</generator><lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 20:40:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://www.ilpostscriptum.it/author/bruno/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Paradisi fiscali ed esterovestizione. Dal pacchetto al pacco bomba.]]></title><description><![CDATA[<p>Navigando in rete ci si può imbattere in agenzie o intermediari che propongono la costituzione di società all’estero a fiscalità privilegiata al solo modo di eludere o abbassare il prelievo fiscale in Italia.</p><p>Nella sostanza, cercano di vendere i loro pacchetti con società domiciliata a Dubai, Seychelles o isole</p>]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/paradisi-fiscali-ed-esterovestizione-dal-pacchetto-al-pacco-bomba-2/</link><guid isPermaLink="false">6241efca8e39b80ddecaaa6c</guid><category><![CDATA[Finanza e Tributi]]></category><category><![CDATA[Cronaca]]></category><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Mar 2022 17:27:34 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2022/03/Paradisi-fiscali.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2022/03/Paradisi-fiscali.jpeg" alt="Paradisi fiscali ed esterovestizione. Dal pacchetto al pacco bomba."><p>Navigando in rete ci si può imbattere in agenzie o intermediari che propongono la costituzione di società all’estero a fiscalità privilegiata al solo modo di eludere o abbassare il prelievo fiscale in Italia.</p><p>Nella sostanza, cercano di vendere i loro pacchetti con società domiciliata a Dubai, Seychelles o isole Cayman. Vendono il sogno di una società costituita in un paradiso fiscale, bella e pronta in modo che si possano gestire gli affari dall’Italia per il tramite di una sorta di scatola vuota.</p><p>In soldoni questi tipi di società non sono altro che fogli di carta offerti da agenzie o intermediari senza una vera e propria sede, ma  aventi un sito internet e domiciliate magari in una cassetta della posta chissà dove.</p><p>E’ ormai finita l’epoca delle “cartiere” e le società che sono solo nella sostanza un atto costitutivo e un pezzo di carta non hanno modo di avere una <em>compliance </em>in nessun tipo di ordinamento tributario.</p><p><strong>Bisogna stare molto attenti a non incappare in un caso di esterovestizione e se proprio si voglia fare business all’estero, lo si faccia in modo concreto.</strong></p><p>La normativa fiscale italiana considera una società esterovestita, pur  essendo costituita all’estero assoggettata a imposizione in Italia, una società che sia posseduta integralmente da soggetti residenti in Italia e nella fattispecie oltre che posseduta, amministrata da residenti italiani.</p><p>Bisognerà dimostrare il reale esercizio di un’attività economica organizzata, la reale esistenza di una sede all’estero, avere documentazione alla mano come ad esempio il contratto di affitto, utenze, assunzione di dipendenti e solo cosi’ si potrà mitigare la problematica legata all’esterovestizione. Ovviamente il luogo dell’amministrazione non deve essere in ogni caso l’Italia, ma amministrata nel paese estero tenendo prove documentabili da opporre al fisco italiano come ad esempio l’avere un CDA che abbia soggetti esteri e solo un italiano, riunioni dei consigli di amministrazione avvenuti all’estero documentando la propria presenza  all’estero con biglietti aerei, scontrini, telepass ecc. Anche l’assemblea dei soci dovrà essere tenuta all’estero.</p><p>Va da se che per operare fuori dall’Italia si debba spostare la residenza all’estero o ci si debba stabilire per più di 183 giorni l’anno.</p><p>Si rende noto comunque che il nostro fisco ha introdotto oltre al concetto del centro dei propri affari anche il centro degli affetti, per cui se si è sposati e si ha dei figli minori non indipendenti, l’imprenditore dovrà pensare di trasferirsi anche con la propria famiglia anche per soddisfare la tematica della tassazione su persona fisica.</p><p>L’articolo 3 del TUIR enuncia l’assoggettamento della imposta italiana di tutti i redditi comunque ritratti in qualsiasi paese del mondo da parte di un residente italiano, ne consegue che i sistemi europei incluso quello italiano tassano la residenza a differenza dei sistemi anglosassoni come quello americano che invece tassa la cittadinanza.</p><p>Un tempo non molto lontano si parlava di Blacklist, oggi,  invece, vengono considerati paesi a fiscalità privilegiata tutti quei paesi all’interno dei quali l’aliquota di imposta sia inferiore al 50 % della corrispondente imposta che sarebbe applicabile in Italia su quella tipologia di reddito.</p><p>Viviamo in un mondo di tracciamenti  e di digitalizzazione delle informazioni e piu’ nello specifico si adopera la modalità di seguire i flussi finanziari che saranno oggetto di indagine del fisco. In buona sostanza la banca estera censirà il titolare effettivo del rapporto, il suo conto corrente estero e invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate italiana laddove lo stesso titolare effettivo del rapporto sia residente in Italia e da quel momento cominceranno una serie di comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate. Dopo i ravvedimenti si arriverà all’accertamento. Il malcapitato imprenditore avrà l’onore di presentare tutte le dichiarazioni dei redditi antecedenti, dovrà pagare tutti i tributi, pagare le sanzioni per l’omessa presentazione del quadro RW (che è quello della dichiarazione dei redditi esteri) dovendo sanare in <em>compliance.</em></p><p>Il tema sanzionatorio va molto al di la della sanzione tributaria del 30% che potrebbe arrivare anche al 100%.</p><p><strong>Un pacchetto offerto che diventerà poi nelle mani dell’imprenditore un pacco bomba.</strong></p><p>Bruno Carella</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il bilancio della Sanità a distanza di due anni dallo scoppio della pandemia.]]></title><description><![CDATA[<!--kg-card-begin: image--><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2022/03/image-15.png" class="kg-image"></figure><!--kg-card-end: image-->]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/il-bilancio-della-sanita-a-distanza-di-due-anni-dallo-scoppio-della-pandemia/</link><guid isPermaLink="false">624031e78e39b80ddecaa8de</guid><category><![CDATA[covid 19]]></category><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Mar 2022 09:50:05 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2022/03/Pandemia-1.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<!--kg-card-begin: image--><figure class="kg-card kg-image-card"><img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2022/03/image-15.png" class="kg-image" alt="Il bilancio della Sanità a distanza di due anni dallo scoppio della pandemia."></figure><!--kg-card-end: image-->]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Aprire una Società all’estero]]></title><description><![CDATA[<p>Complice quasi sempre una forte pressione fiscale da sostenere che  spinge molti imprenditori esasperati  anche dalle normative vigenti ad  abbandonare il Belpaese per destinazioni con norme meno stringenti ed un equo carico fiscale.</p><p>Tale scelta va presa con tranquillità pianificando in anticipo quello che potrà essere lo svolgimento di un’</p>]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/aprire-una-societa-allestero/</link><guid isPermaLink="false">6200dc619e067d10079cbca4</guid><category><![CDATA[Finanza e Tributi]]></category><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Mon, 07 Feb 2022 08:48:20 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2022/02/Azienda-estero.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2022/02/Azienda-estero.jpeg" alt="Aprire una Società all’estero"><p>Complice quasi sempre una forte pressione fiscale da sostenere che  spinge molti imprenditori esasperati  anche dalle normative vigenti ad  abbandonare il Belpaese per destinazioni con norme meno stringenti ed un equo carico fiscale.</p><p>Tale scelta va presa con tranquillità pianificando in anticipo quello che potrà essere lo svolgimento di un’attività, che sia essa commerciale, industriale o di servizi al di fuori dei confini italiani e gli errori da non commettere quando ci si approccia alla gestione della fiscalità italiana con quelli che sono i regimi fiscali di Stati terzi riguardo alle doppie imposizioni che si possono subire.</p><p>Non bisogna dare seguito ad informazioni che si raccolgono in rete che consigliano paesi esotici per ottimizzare il carico fiscale ma fare una precisa analisi sulle validi ragioni per aprire una società all’estero.</p><p>Si ravvisa che sono stati promulgati vari schemi normativi volti ad evitare fenomeni di <strong>doppie non tassazioni </strong>che ostacolano l’imprenditore nello sfuggire alla tassazione sia in Italia che nei paesi esteri.</p><p>Oggigiorno subiamo l’influenza del digitale, una sorta di Grande fratello che monitora le nostre operazioni di interscambio attraverso il sistema CRS avente oggetto paesi europei e paesi di legislazioni più lontane e non è un caso che i commercialisti ricevano  informative da parte del fisco italiano avvertendoli di scambi di flussi e di stock o movimenti finanziari da parte di paesi esteri e di giustificarne i flussi.</p><p>Qualora un residente italiano aprisse un conto corrente presso un istituto di credito in un qualsiasi paese estero si troverà a firmare moduli che autorizzano tale banca allo scambio di informazioni nei confronti del suo paese di residenza, l’Italia.</p><p>Prima di cimentarsi nell’apertura di un’azienda all’estero è bene farsi affiancare da professionisti specializzati in modo da fare un’analisi civilistico-normativo e valutare se strutturare la centrale operativa come apertura di una società o una <em>branch</em> precisando che una società estera è un soggetto giuridico autonomo costituito sotto le normative del paese estero e quindi persona giuridica di diritto estero. Diverso sarebbe operare all’estero per tramite di una <em>branch</em>. Tale dicotomia si evidenzia perché tutta l’impalcatura organizzativa e gestionale  cambia  di molto.</p><p>Una Local Company avrà dei soci, un capitale, amministratori, una sua contabilità esclusivamente nello stato estero, sarà soggetta alle normative fiscali dello stato estero, pagherà le imposte nello stato estero e vi sarà poi un tema di tassazione italiana, se e solo se, la società estera distribuirà dei dividendi alla società che la possiede, cioè la società italiana.</p><p>Mentre per la Branch è la società italiana che si configura all’interno del paese come stabilita e quindi avrà una contabilità locale nel paese estero laddove sarà prevista, ed emetterà le fatture a nome della società italiana stabilita all’estero.</p><p>Ad ogni modo si registreranno le fatture localmente, l’azienda farà il sui conto economico locale, non avrà l’obbligo di presentare il bilancio locale, perché non è una società locale, pagherà le imposte previste localmente per quello che concerne la normativa fiscale locale e contemporaneamente la casa madre avrà dei registri sezionali nei quali annoterà costi e ricavi, partita doppia e movimenti spesa della sua branch estera, ma tali ricavi diventeranno e saranno consolidati nel conto economico e nel bilancio della società italiana che alla fine dell’esercizio annuale dichiarerà fra il suo volume di ricavi, anche i ricavi ritratti per il tramite della branch detraendosi i costi afferenti la gestione della branch estera.</p><p>Il tema fiscale è un tema di credito d’imposta estero e la normativa fiscale italiana prevede che spetti all’azienda il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero per il tramite di una branch.</p><p>In sostanza, aprendo un branch in Germania, otterrò la fiscalizzazione locale sul mio conto economico dell’attività svolta all’estero. Le imposte pagate in Germania alla fine dell’anno, nel momento che diventano assolte a titolo definitivo sul reddito d’esercizio, entro la data di denuncia dei redditi, che avviene l’anno successivo in Italia, avrò così acquisito la certificazione dell’imposta pagata in Germania e la potrò portare a credito. Infine dovrò conguagliare il credito d’imposta estero con l’imposta italiana.</p><p>Più semplicemente, se l’imposta globale italiana, comprensiva dei redditi prodotti all’estero sarà 200 ed avessi già pagato 180 nel paese estero  (con la certificazione di imposta pagata all’estero) mi porterò un credito di imposta estero in Italia e nella mia dichiarazione conguaglierò soltanto i 20 di imposta di differenza.</p><p>Ovviamente è buona regola considerare le normative civilistiche ed amministrative del singolo paese dove l’imprenditore vorrà stabilirsi consultando solo professionisti specializzati che abbiano una conoscenza verticale nel saper gestire operazione di questi tipo in modo tale da ottenere soluzioni personalizzate per ogni tipo di realtà imprenditoriale.</p><p>Bruno Carella</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[L’importanza di una corretta pianificazione finanziaria ai giorni d’oggi]]></title><description><![CDATA[<p>Oggi più che mai, l’adozione di una corretta pianifica finanziaria potrà farci schivare le insidie che si presenteranno nel corso della vita aziendale offrendo la possibilità di desumere le reali esigenze di denaro soprattutto per le imprese che vogliono strutturarsi.</p><p>Risulta importantissimo associare a tale pianificazione finanziaria un controllo</p>]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/limportanza-di-una-corretta-pianificazione-finanziaria-ai-giorni-doggi/</link><guid isPermaLink="false">61caf18bbdf2110d85cdd3bd</guid><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Dec 2021 11:15:35 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/12/entrepreneur-gbd2655df5_1280.jpg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/12/entrepreneur-gbd2655df5_1280.jpg" alt="L’importanza di una corretta pianificazione finanziaria ai giorni d’oggi"><p>Oggi più che mai, l’adozione di una corretta pianifica finanziaria potrà farci schivare le insidie che si presenteranno nel corso della vita aziendale offrendo la possibilità di desumere le reali esigenze di denaro soprattutto per le imprese che vogliono strutturarsi.</p><p>Risulta importantissimo associare a tale pianificazione finanziaria un controllo di gestione, presupponendo che attraverso tale strumento l’imprenditore abbia costruito un budget costi o addirittura attraverso un piano industriale un budget economico pluriennale.</p><p>La pianificazione finanziaria attraverso la redazione di un documento chiamato budget di tesoreria o budget di <em>cashflow </em>andrà a switchare in entrata ed uscita tutti quelli che sono i costi ed i ricavi inseriti all’interno del conto economico prospettico dell’anno o triennale, quinquennale per un cosiddetto piano industriale.</p><p>Il vantaggio di adottare tale metodologia sta nel fatto di anticipare  eventuali deficit finanziari permettendo all’imprenditore di richiedere un adeguato sostegno a terzi finanziatori (banche) e non arrivare a ridosso delle esigenze di denaro a dover richiedere in fretta e furia l’ammanco.</p><p>Inoltre tale strumento permette all’imprenditore di scegliere la giusta forma di accordato finanziario. Oggigiorno gli istituti di credito offrono diverse possibilità nell’erogare denaro sotto forma di fidi commerciali piuttosto che di medio-lungo termine.</p><p>E’ opinione diffusa che tali istituti di credito non consiglino all’imprenditore quello che sia vantaggioso per lo stesso, ma quello che faccia comodo alla banca, in questo senso bisognerebbe sensibilizzare la figura dell’imprenditore sulle diverse opportunità in modo che possa scegliere la forma più consona alle proprie esigenze.</p><p>L’ausilio di una pianificazione finanziaria  inoltre permetterebbe  all’azienda di colloquiare con gli istituti di credito attraverso strumenti e report pratici ed esaustivi evitando perdite di tempo al management interno dell’azienda  nel predisporre una documentazione  che risulterebbe poi inutile.</p><p>Abbinando alla pianificazione finanziaria un controllo di gestione, l’imprenditore ha la possibilità di desumere quelli che sono gli indicatori utilizzati dalla banca per dare una valutazione  in termini di rating di <em>scoring</em> bancario e capire se gli indicatori aziendali siano positivi o se debbano essere modificati per migliorare il proprio stato. Tale metodologia permette all’imprenditore, associato il tasso di interesse e le condizioni bancarie di capire se l’istituto di credito gli stia applicando i giusti parametri, inoltre permette di poter valutare il reale costo del denaro, infatti capita molto spesso che l’imprenditore si basi su quello che è il tasso di interesse circa una forma di accordato finanziario ma si precisa che il costo del denaro non sia solo il tasso di interesse, ma il tasso di interesse al quale devo aggiungere una serie di spese.</p><p>Se  dovessimo prendere in esame  un fido commerciale che può essere un autoliquidante o un fido di cassa,  risulterebbe che il costo del denaro sia  pari  alla sommatoria del tasso di interesse, più la commissione per la messa a disposizione fondi, oltre alle spese di gestione di conto.  Sarebbe consigliabile che l’imprenditore possa prima essere a conoscenza del reale costo del denaro circa le sue linee di credito e avere dall’altra parte un ventaglio di possibilità in modo da scegliere la forma maggiormente adeguata al suo caso specifico.</p><p>Si conclude che la pianificazione finanziaria associata al controllo di gestione deve supportare in generale la crescita aziendale.</p><p>Bruno Carella</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Il Controllo di Gestione. La bussola della propria azienda]]></title><description><![CDATA[<p>Nella maggior parte dei casi il successo o il fallimento di un’azienda dipende dalle scelte di management che si adottano. L’errore che spesso gli imprenditori commettono è quello di analizzare i dati aziendali  sotto il profilo fiscale anziché quello gestionale, nel senso di analizzare e prelevare i propri</p>]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/il-controllo-di-gestione-la-bussola-della-propria-azienda/</link><guid isPermaLink="false">6112abd98432d91264fe98ba</guid><category><![CDATA[Finanza e Tributi]]></category><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Tue, 10 Aug 2021 16:40:45 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/08/accountant-3681227_1920.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/08/accountant-3681227_1920.jpeg" alt="Il Controllo di Gestione. La bussola della propria azienda"><p>Nella maggior parte dei casi il successo o il fallimento di un’azienda dipende dalle scelte di management che si adottano. L’errore che spesso gli imprenditori commettono è quello di analizzare i dati aziendali  sotto il profilo fiscale anziché quello gestionale, nel senso di analizzare e prelevare i propri numeri dal Conto Economico redatto dalla propria contabilità piuttosto che dal proprio commercialista, ma tale documento, si ribadisce, ha una finalità meramente tributaria.</p><p>Se invece si volesse da quel documento trarre delle informazioni valide su quello che è l’andamento della propria azienda, si dovrebbe procedere attraverso l’utilizzo di un riclassificato.</p><p>L’avere a disposizione un riclassificato economico permetterebbe all’imprenditore di poter generare un’analisi comparata degli esercizi storici, come ad esempio riclassificando l’ultimo triennio, l’imprenditore ha la possibilità, se nel corso degli ultimi esercizi vi siano stati dei costi o dei gruppi di costo variati in maniera anomala, di prenderli maggiormente in considerazione nell’esercizio in corso. L’adottare un controllo di gestione  nella la propria contabilità inoltre, dovrebbe permettere all’imprenditore ad inizio anno, in virtu’ dei riclassificati pregressi di poter costruire un budget sotto il profilo dei costi fissi. L’obiettivo è passare in rassegna tutti i costi sostenuti nel corso dell’ultimo anno concluso e riadattarli in virtu’ degli investimenti o disinvestimenti che si desidera fare.</p><p>Tale strumento permette di intervenire con la massima sollecitudine sugli scostamenti negativi. Inoltre rendicontando la situazione contabile mensile ed avendo a disposizione una stagionalità storica delle vendite, si puo’ prevedere un paio di mesi prima, una sorta di conto economico di chiusura che permette di definire anticipatamente l’utile o la perdita di esercizio.</p><p>Ultimamente si sta facendo una buona informazione sull’argomento, applicando il Controllo di Gestione,  che prima era una prerogativa delle multinazionali, anche nelle piccole aziende, dando la possibilità all’imprenditore di congetturare magari l’assunzione di un nuovo dipendente o acquisire un nuovo macchinario supportando tale investimento da numeri e non in modo superficiale come spesso ancora accade, valutando l’incremento del punto di pareggio circa un certo investimento per capire se sia possibile effettivamente portare avanti quel tipo di spesa.</p><p>Bruno Carella</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[L’estate delle riforme.]]></title><description><![CDATA[<p>E’ un’estate rovente per il Governo, infatti già dal mese di giugno si è partiti con i lavori per la riforma dell’ordinamento giuridico e processo civile. Tra pochi giorni sotto l’ombrellone vedremo prender vita il nuovo Fisco, dato che il parlamento sembra aver raggiunto un accordo sulla</p>]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/lestate-delle-riforme/</link><guid isPermaLink="false">610043d18432d91264fe8bec</guid><category><![CDATA[Finanza e Tributi]]></category><category><![CDATA[fisco]]></category><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Tue, 27 Jul 2021 17:36:13 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/07/income-tax-4097292_1920.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/07/income-tax-4097292_1920.jpeg" alt="L’estate delle riforme."><p>E’ un’estate rovente per il Governo, infatti già dal mese di giugno si è partiti con i lavori per la riforma dell’ordinamento giuridico e processo civile. Tra pochi giorni sotto l’ombrellone vedremo prender vita il nuovo Fisco, dato che il parlamento sembra aver raggiunto un accordo sulla legge delega per la riforma fiscale.</p><p>L’argomento della riduzione della pressione fiscale dell’IRPEF (Imposta sui redditi su persone fisiche) sulle fasce di reddito medio-basse sembra mettere tutti d’accordo.</p><p>Si ipotizza uno spostamento di prelievo dalle imposte dirette (Irpef) a quelle indirette (Iva) passando cosi’ dalla imposta che colpisce i redditi di lavoro dipendente o pensioni alla tassazione sui consumi favorendo la crescita a parità di pressione fiscale.</p><p>Si rammenta che l’Iva non grava sulle esportazioni ma colpisce i beni ed i servizi importati in misura uguale rispetto a quelli prodotti sul territorio nazionale recuperando cosi una maggior competitività e crescita economica, tale da permettere una significante riduzione del prelievo Irpef nel range di reddito medio-basso.</p><p>Quello che è certo  è che presa in considerazione l’economia cosiddetta globalizzata , si stia valutando di tassare localmente i profitti delle multinazionali, intercettando le loro vendite /affari nei vari Paesi grazie anche all’adozione di strumenti  sempre piu’ sofisticati come  ad esempio l’utilizzo della fatturazione elettronica per tutte le imprese e professionisti cosi da risolvere definitivamente il problema dell’evasione fiscale.</p><p>E’ opinione condivisa abolire l’Irap (Imposta sui redditi delle attività produttive) che verrebbe assorbita con un’addizionale IRES/IRPEF,  rivedere l’aliquota dell’Iva ed introdurre  l’Iri (Imposta sul reddito di Impresa), su opzione per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria.</p><p>Insomma sembrerebbe che ci sia la volontà e la voglia di semplificazione e trasparenza in materia tributaria, dando l’opportunità al contribuente di sapere quale percentuale del suo reddito prodotto debba versare al fisco senza adottare calcoli o formule complicate,  diversamente per la cosiddetta aliquota marginale che segue il modello tedesco, oppure ridurre da 5 a 3 il numero di aliquote relative agli scaglioni di reddito che sembrerebbe il metodo che il governo voglia adottare.</p><p></p><p>Bruno Carella</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Affitti. Cedolare secca o tassazione ordinaria?]]></title><description><![CDATA[<p>Spesso l’estate porta consiglio, basti pensare che durante le ferie si è piu’ rilassati e predisposti a fare progetti da attuare una volta rientrati dalle vacanze.</p><p>Magari congetturare proprio di mettere a rendita quell’immobile che si ha a disposizione.</p><p>Allorquando si decida di locare il proprio appartamento, il</p>]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/affitti-cedolare-secca-o-tassazione-ordinaria/</link><guid isPermaLink="false">60fab81edde7940d9e018ed1</guid><category><![CDATA[Finanza e Tributi]]></category><category><![CDATA[fisco]]></category><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Jul 2021 12:38:50 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/07/key-2323278_1920.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/07/key-2323278_1920.jpeg" alt="Affitti. Cedolare secca o tassazione ordinaria?"><p>Spesso l’estate porta consiglio, basti pensare che durante le ferie si è piu’ rilassati e predisposti a fare progetti da attuare una volta rientrati dalle vacanze.</p><p>Magari congetturare proprio di mettere a rendita quell’immobile che si ha a disposizione.</p><p>Allorquando si decida di locare il proprio appartamento, il proprietario puo’ scegliere di assoggettare il canone di locazione percepito al regime ordinario o alla cedolare secca.</p><p>Certamente una decisione importante che non puo’ essere delegata al proprio consulente immobiliare visto che si ritenga opportuno fare i dovuti calcoli.</p><p>Entrambe le modalità possono essere valide, dipende dai casi.</p><p>Facciamo luce sull’argomento ed iniziamo col dire che considerando la tassazione ordinaria, la tassazione dell’immobile viene calcolata al 95% del canone di locazione, mentre il restante 5% andrebbe dedicato alle cosiddette spese vive.</p><p>L’aliquota che verrà applicata al 95% della rendita catastale dell’immobile è suddivisa in scaglioni in base al reddito percepito.</p><p>Si informa che la tassazione IRPEF (Imposta sul reddito di persone fisiche) prevede anche deduzioni e detrazioni che abbassano il reddito imponibile a differenza della cedolare secca che versa un imposta in sostituzione dell’irpef e le relative addizionali, evitando peraltro il pagamento di bollo, imposta di registro dovuti nelle fasi di locazione.</p><p>Inoltre il proprietario optando per la cedolare secca, la quale imposta è fissa al 21% del canone di locazione percepito, lo stesso puo’ evitare l’obbligo di pagamento per la registrazione del contratto, la proroga o per la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per l’imposta di registro che è dovuta in caso di cessione del contratto.</p><p>L’aliquota scende al 10% per i contratti a canone concordato  presente nel Piano Casa 2014 e stabilito da accordi locali dopo aver passato in rassegna i vari elementi: La categoria catastale, le pertinenze, arredi, spazi comuni ecc.</p><p>Eccezione fatta per la categoria catastale C1, dove vi rientrano negozi e botteghe per le quali non sarà possibile godere della cedolare venendo tassati ad imposta ordinaria come da legge di Bilancio 2020.</p><p>Bruno Carella</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Recupero spettanze dovute al lavoratore dipendente]]></title><description><![CDATA[<p>Considerando l’opprimente momento storico che stiamo vivendo, ove le attività commerciali ed imprenditoriali rischiano la depressione, e con essa, purtroppo, le fonti di reddito dei lavoratori dipendenti, cerchiamo di soffermarci sui rimedi previsti dal nostro ordinamento giuridico per poter attivarsi e recuperare  di diritto le proprie spettanze dovute dal</p>]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/recupero-spettanze-dovute-al-lavoratore-dipendente/</link><guid isPermaLink="false">60e59a95dde7940d9e018822</guid><category><![CDATA[lavoro]]></category><category><![CDATA[Diritto]]></category><category><![CDATA[Finanza e Tributi]]></category><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Jul 2021 06:50:00 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/07/Lavoratore-1.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/07/Lavoratore-1.jpeg" alt="Recupero spettanze dovute al lavoratore dipendente"><p>Considerando l’opprimente momento storico che stiamo vivendo, ove le attività commerciali ed imprenditoriali rischiano la depressione, e con essa, purtroppo, le fonti di reddito dei lavoratori dipendenti, cerchiamo di soffermarci sui rimedi previsti dal nostro ordinamento giuridico per poter attivarsi e recuperare  di diritto le proprie spettanze dovute dal proprio datore di lavoro.</p><p>In buona sostanza si faccia riferimento ai tradizionali compensi del lavoratore dipendente quali le Retribuzioni, TFR ed Indennità a vario titolo.</p><p>Consideriamo il caso in cui il lavoratore si trovi nella situazione di non percepire una o piu’ mensilità di retribuzione, oppure quando non abbia ricevuto in termine di legge, alla scadenza del rapporto di lavoro, il TFR dovuto (liquidazione).</p><p>Nella fattispecie in cui il datore di lavoro sia in ritardo o abbia omesso del tutto il pagamento della retribuzione, il lavoratore è legittimato a rassegnare le dimissioni per giusta causa, senza concedere preavviso alcuno; Si precisa invece nel caso di dimissioni volontarie per libera scelta del dipendente, lo stesso debba osservare il termine di preavviso presente nel contratto di categoria a cui il  lavoratore dipendente appartiene.</p><p>Il lavoratore in possesso di buste paga (si ravvisa che è obbligo del  datore di lavoro consegnare i cedolini, pena le sanzioni di legge) puo’ ottenere avanti il competente Tribunale del Lavoro l’ingiunzione di pagamento che, nella maggior parte dei casi, viene concessa con efficacia immediatamente esecutiva.</p><p>Potrebbe anche manifestarsi il caso in cui non si riesca a recuperare le buste paga; in tal caso occorre una valutazione da parte di un consulente del lavoro, cosi’ da legittimare il lavoratore a formulare un vero e proprio giudizio di natura contenziosa.</p><p>Ottenuto il provvedimento favorevole, ossia ingiunzione esecutiva o sentenza di accoglimento, il lavoratore puo’ procedere con la fase esecutiva ovvero il  cosiddetto pignoramento.</p><p>Si consideri l’eventuale ipotesi che  il datore di lavoro sia stato dichiarato fallito oppure  abbia cessato l’attività.</p><p>Anche in questi casi vi sono dei rimedi che il lavoratore dipendente puo’ utilizzare.</p><p>Nell’ipotesi di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore puo’ insinuarsi nel fallimento per le proprie spettanze e, dopo che il Giudice con decreto esecutivo abbia ammesso il credito, il lavoratore puo’ depositare una domanda telematica nei confronti del Fondo di Garanzia dell’INPS.</p><p>Tale procedura ha, peraltro, dei limiti, ovvero:</p><ul><li>vale per le ultime tre retribuzioni mensili, ove le stesse ricadano entro l’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento;</li><li>per quel che concerne il TFR, il termine è di  5 anni antecedenti alla 	dichiarazione di fallimento (salvo che vi sia stata attivita’ interruttiva del termine, ad es. con raccomandata a.r. e/o PEC rivolta al datore, costituendo in mora il medesimo prima che sopraggiungesse il fallimento).</li></ul><p>Il lavoratore puo’ rivolgersi al Fondo di Garanzia anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non possa essere assoggettato a fallimento, sempre con i limiti di cui sopra.</p><p>Si pensi ad esempio, all’impresa individuale cancellata dal Registro delle Imprese da piu’ di un anno.</p><p>In tal caso, prima di procedere con il Fondo di Garanzia, il lavoratore dovrà dare prova di aver eseguito ogni attività finalizzata al recupero, e dovrà  provare che il patrimonio del datore di lavoro non è sufficiente (capiente) per soddisfare le ragioni di credito come ad esempio pignoramento negativo, oppure gli immobili del datore  di lavoro gravati da ipoteche che superano ampiamente il valore dei beni.</p><p>E’ vivamente consigliabile che non appena il lavoratore si trovi in una situazione tale da legittimare le azioni di recupero nei confronti del datore di lavoro, che lo stesso si attivi rapidamente, in modo tale da consentire a chi lo assista di costituire immediatamente in mora il datore di lavoro e procedere poi con l’azione che ritenga piu’ opportuna, a seconda degli elementi documentali in proprio possesso (ingiunzione e/o contenzioso giuslavoristico).</p><p>In ultima analisi in caso di contenzioso perché, ad esempio, non si è riusciti a recuperare le buste paga oppure bisogna accertare l’effettivo monte ore lavorato, i permessi e le ferie non godute, oltre al materiale documentale da offrire al Giudice come prova, elemento di pari importanza è costituito dalle prove testimoniali, finalizzate appunto a confermare le deduzioni del lavoratore e del proprio difensore.</p><p>Bruno Carella</p>]]></content:encoded></item><item><title><![CDATA[Fringe Benefits 2021 su auto aziendali]]></title><description><![CDATA[<p>Siamo ancora lontani dal distribuire ai nostri dipendenti piu’ meritevoli e performanti delle stock options come è di uso fare negli USA, ma qualcosa di buono lo si fa anche in Italia nell’offrire soluzioni a disposizione delle imprese per incentivare i propri collaboratori motivandoli ed aumentando il loro grado</p>]]></description><link>https://www.ilpostscriptum.it/post/fringe-benefits-2021-su-auto-aziendali/</link><guid isPermaLink="false">60f32c12dde7940d9e018b7d</guid><category><![CDATA[Diritto]]></category><category><![CDATA[Finanza e Tributi]]></category><dc:creator><![CDATA[Bruno Carella]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Jul 2021 19:20:00 GMT</pubDate><media:content url="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/07/car-1149997_1920-2.jpeg" medium="image"/><content:encoded><![CDATA[<img src="https://www.ilpostscriptum.it/content/images/2021/07/car-1149997_1920-2.jpeg" alt="Fringe Benefits 2021 su auto aziendali"><p>Siamo ancora lontani dal distribuire ai nostri dipendenti piu’ meritevoli e performanti delle stock options come è di uso fare negli USA, ma qualcosa di buono lo si fa anche in Italia nell’offrire soluzioni a disposizione delle imprese per incentivare i propri collaboratori motivandoli ed aumentando il loro grado di soddisfazione diffondendo benessere ed una migliore qualità della vita.</p><p>Nel decreto Sostegni, tra gli emendamenti approvati, c'è anche la proroga per tutto il 2021 dell'aumento dei cosiddetti <strong>fringe benefits</strong>.</p><p>I fringe benefitssono un tipo di retribuzione corrisposta a particolari categorie di lavoratori dipendenti, aggiunti in busta paga alla normale retribuzione molti dei quali soggetti a tassazione e contributi, secondo regole particolari, che in base alla tipologia possono prevedere delle quote esenti da qualsiasi prelievo.</p><p>I fringe benefits sulle auto aziendali dopo essere stati oggetto di prime modifiche avvenute nel luglio 2020 il 1 gennaio 2021 vengono ulteriormente rivisti e rimodulati.</p><p>La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n.160), art. 1, comma 632, ha introdotto nuove regole da utilizzare in sede di calcolo della tassazione dell’auto usata dal dipendente per uso promiscuo nel senso che l’autosia messa a disposizione anche per uso privato, in qualsiasi giorno dell'anno e non rimane presso la sede del datore di lavoro o utilizzata per l’attività lavorativa.</p><p>Per il 2021, le percentuali di fringe benefits sono ulteriormente inasprite tanto da far valutare all’azienda e al lavoratore l’eventuale convenienza.</p><p>Considerando l’attuale corrente, quella di sollecitare l’acquisto di auto a bassa emissione di Co2, riguardo la tassazione di autovetture aziendali ad uso promiscuo è stata rivista e modificata ad opera della Legge di bilancio 2020 (Legge numero 160/2019).</p><p>Si interpretino le tabelle ACI pubblicate in Gazzetta Ufficiale calcolandone gli effetti in busta paga considerando anche i rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti facendo riferimento alla marca del veicolo, il modello e la serie.</p><p>Ad esempio, poniamo caso che un dipendente effettui una trasferta di 400 chilometri utilizzando una Ford Fiesta Plus 1.5 TDCi 85 CV (gasolio fuori produzione). In base alle tariffe ACI 2021, la tariffa chilometrica di questo modello è di 0,3297. Il calcolo che quindi bisogna fare è: 0,3297 x 400 = 131,88 euro.</p><p>Quindi si consideri il chilometraggio annuo, lo si moltiplichi per la tariffa chilometrica applicandone successivamente la relativa percentuale, che rispettivamente sono del 25%, 30%, 50% e 60% in base alle emissioni di Co2 ottenendo cosi’ il valore annuo del fringe benefit. Nel caso in cui il veicolo assegnato al dipendente non si evinca nella tabella ACI si dovrà prendere in riferimento il mezzo piu’ simile da quelli presenti nell’elenco.</p><p>Si rammenti che tali fringe benefit sono esenti da tassazione e contributi nei limiti dell’importo di  euro 258,23 per l’intero periodo d’imposta 2021.</p><p><br></p><p>Bruno Carella</p>]]></content:encoded></item></channel></rss>